30 Giugno 2020
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Sono dichiarazioni rese dall’interessato, comunemente note come “autocertificazione” . Si distinguono in due diverse tipologie:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione. Sono dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione di un certificato, che possono riguardare tutte le ipotesi (stati, qualità personali e fatti) previste espressamente dall’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 (al quale si rinvia per la conoscenza dell’elenco completo);
- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Sono anch’esse dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, però concernenti stati qualità personali e fatti diversi da quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che siano a diretta conoscenza dell’interessato. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati per lo svolgimento dei controlli
Tramite posta elettronica: l’ente a cui è stata presentata l’autocertificazione invia la richiesta alla Pubblica Amministrazione titolare del dato
Tramite PEC: : l’ente a cui è stata presentata l’autocertificazione invia la richiesta alla Pubblica Amministrazione titolare del dato
Autocertificazione
DESCRIZIONE Ogni cittadino ha diritto di documentare dati, fatti e stati personali alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici mediante l’autocertificazione, rispondendone anche penalmente in caso di falsa dichiarazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). Di conseguenza, tutte le p.a. e i gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione prodotta dal cittadino: tali soggetti, infatti, non possono richiedere o accettare certificati, in base alla L. n. 183/2011 (decertificazione). I privati, invece, quali ad esempio banche, notai, assicurazioni hanno solo la facoltà di accettarle, ben potendo richiedere ai cittadini la produzione di certificati. Cosa si può autocertificare? L’autocertificazione è regolata dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
MODALITA’ L’autocertificazione deve essere compilata e firmata dal cittadino, con allegata copia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. In caso di dubbi o necessità di verifiche, l’ufficio anagrafe è disponibile a confermare o comunicare al diretto interessato i propri dati anagrafici. REQUISITI L’utilizzo dell’autocertificazione è un diritto di ogni cittadino. Anche i cittadini di Paesi terzi possono usare l’autocertificazione, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. ATTENZIONE! L’autocertificazione non è consentita nei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno : in questi casi la Questura richiede il certificato e il cittadino straniero deve, pertanto, rivolgersi all’ufficio anagrafe. COSTO Gratuito. Modulistica in calce o disponibile presso l’ufficio anagrafe del Comune. |