30 Giugno 2020

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Sono dichiarazioni rese dall’interessato, comunemente note come “autocertificazione” . Si distinguono in due diverse tipologie:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazione.  Sono dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione di un certificato, che possono riguardare tutte le ipotesi (stati, qualità personali e fatti) previste espressamente dall’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 (al quale si rinvia per la conoscenza dell’elenco completo);
  • dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Sono anch’esse dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, però concernenti stati qualità personali e fatti diversi da quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che siano a diretta conoscenza dell’interessato. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati per lo svolgimento dei controlli
Tramite posta elettronica: l’ente a cui è stata presentata l’autocertificazione invia la richiesta alla Pubblica Amministrazione titolare del dato
Tramite PEC: : l’ente a cui è stata presentata l’autocertificazione invia la richiesta alla Pubblica Amministrazione titolare del dato

Autocertificazione

DESCRIZIONE

Ogni cittadino ha diritto di documentare dati, fatti e stati personali alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici mediante l’autocertificazione, rispondendone anche penalmente in caso di falsa dichiarazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Di conseguenza, tutte le p.a. e i gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione prodotta dal cittadino: tali soggetti, infatti, non possono richiedere o accettare certificati, in base alla L. n. 183/2011 (decertificazione).

I privati, invece, quali ad esempio banche, notai, assicurazioni hanno solo la facoltà di accettarle, ben potendo richiedere ai cittadini la produzione di certificati.

Cosa si può autocertificare?

L’autocertificazione è regolata dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  •  data e luogo di nascita;
  •  residenza;
  •  cittadinanza;
  •  godimento dei diritti civili e politici;
  •  stato di celibe, coniugato, unito civilmente, vedovo o stato libero;
  •  stato di famiglia;
  •  esistenza in vita;
  •  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  •  iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  •  appartenenza a ordini professionali;
  •  titolo di studio, esami sostenuti;
  •  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  •  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  •  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  •  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  •  stato di disoccupazione;
  •  qualità di pensionato e categoria di pensione;
  •  qualità di studente;
  •  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  •  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  •  tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  •  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  •  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  •  qualità di vivenza a carico;
  •  tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  •  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

MODALITA’

L’autocertificazione deve essere compilata e firmata dal cittadino, con allegata copia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. In caso di dubbi o necessità di verifiche, l’ufficio anagrafe è disponibile a confermare o comunicare al diretto interessato i propri dati anagrafici.

REQUISITI

L’utilizzo dell’autocertificazione è un diritto di ogni cittadino. Anche i cittadini di Paesi terzi possono usare l’autocertificazione, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

ATTENZIONE! L’autocertificazione non è consentita nei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno : in questi casi la Questura richiede il certificato e il cittadino straniero deve, pertanto, rivolgersi all’ufficio anagrafe.

COSTO

Gratuito. Modulistica in calce o disponibile presso l’ufficio anagrafe del Comune.

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